Art. 21.
(Concorso di reati, concorso formale e reato continuato).

      1. In materia di concorso di reati, concorso formale e reato continuato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nel concorso di reati si applichi la pena per il reato in concreto più grave, aumentata fino al triplo;

          b) prevedere che quando più reati siano commessi con un'unica azione od omissione ovvero in esecuzione di una risoluzione criminosa unitaria si applichi la pena prevista per il reato in concreto più grave, aumentata fino al doppio; che al fine di valutare l'unitarietà della risoluzione criminosa si debba tenere conto anche dell'indole e delle modalità esecutive dei reati, nonché dell'arco temporale della loro esecuzione;

          c) prevedere che nei casi previsti nelle lettere a) e b) la pena non possa comunque superare la somma delle pene applicabili per i singoli reati;

          d) prevedere che nel caso di concorso di reati puniti con pene di specie diversa l'aumento si calcoli sulla specie di pena prevista per il reato più grave convertendolo successivamente nella specie di pena prevista per gli altri reati, operando il ragguaglio secondo i criteri previsti dal codice penale;

          e) prevedere che per ogni effetto penale diverso dalla pena si abbia riguardo ai singoli reati per i quali sia stata pronunciata condanna, salvo che sia diversamente stabilito;

          f) prevedere che le disposizioni sul concorso di reati non si applichino per i reati commessi dopo la condanna di primo grado, ferma restando la loro applicabilità

 

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ai fatti commessi anteriormente alla stessa;

          g) prevedere che sia stabilito in caso di concorso di reati un limite massimo per le pene prescrittive e interdittive.